Legge Severino passa l'esame della Consulta. Depositate motivazioni

Pubblicato il 20 novembre 2015

Come a suo tempo reso noto, la Legge Severino ha superato positivamente il vaglio della Consulta.

Sono state infatti depositate in data 19 novembre 2015, le motivazioni della sentenza n. 236, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 11 D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi – c.d. "Legge Severino"), sollevata dal Tar Campania in occasione della vicenda che aveva visto coinvolto l'ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris, sospeso dopo una condanna in primo grado.

La Consulta, in proposito, fa il punto, su due aspetti cruciali della normativa.

Sospensione/decadenza dalla carica non è sanzione per la condanna

Innanzitutto – chiarisce – a differenza di quanto argomentato dal Tar ricorrente, la sospensione o la decadenza dalla carica di amministratore non costituisce misura sanzionatoria o effetto penale della condanna, bensì la conseguenza del venir meno del requisito soggettivo per l'accesso alle cariche in considerazione o per il loro mantenimento. Ed in tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza sia di legittimità che di merito.

Condanna preclude il mantenimento della carica

In altre parole, il legislatore, operando le proprie valutazioni discrezionali, ha ritenuto che in determinati casi la condanna penale possa precludere il mantenimento della carica elettiva dando luogo alla decadenza o alla sospensione della stessa, a seconda che si tratti di condanna definitiva o non definitiva.

Applicazione immediata delle nuove cause ostative

Anche per quanto concerne l'asserita retroattività della normativa in contestazione, la Corte Costituzionale boccia le perplessità manifestate dal Tar.

A suo parere, infatti, l'applicazione immediata delle nuove cause ostative ivi previste – ovvero, anche a chi sia stato eletto prima della sua entrata in vigore – costituisce una ragionevole risposta alla esigenza per cui la normativa medesima è posta, ovvero la prevenzione e tutela di situazioni di grave illegalità nella pubblica amministrazione.

E nella fattispecie, infatti, non è irragionevole ritenere che una condanna (anche non definitiva) per un reato proprio – per quel che qui interessa - contro la pubblica amministrazione, susciti l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente il condannato dalla propria carica, per evitare "inquinamento" dell'amministrazione e per garantirne la credibilità o fiducia nei rapporti con il pubblico.

 

 

 

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