Legge stupefacenti alla Consulta

Pubblicato il 13 gennaio 2017

La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata – con conseguente trasmissione alla Consulta – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 73 comma 1 D.p.r. n. 309/1990 (che punisce la produzione, fabbricazione, vendita, distribuzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope), come risultante a seguito delle sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, quanto alla pena minima edittale, per contrasto con gli artt. 25, 3 e 27 Cost.

In particolare, nell'ambito di un procedimento penale a carico di uno spacciatore di droga, il Pubblico Ministero ricorrente (avverso la condanna dell’imputato con attenuanti, per riconoscimento della lieve entità), ha ritenuto sussistere una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 73 comma 1 D.p.r. n. 309/1990, nella parte in cui prevede – a seguito della cit. sentenza della Consulta n. 32 dell’11 febbraio 2014 – la pena minima edittale di 8 anni in luogo di quella di 6 anni introdotta con art. 4 bis del D.L. n. 271/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49/2006 (c.d. Legge Fini – Giovanardi).

Spaccio Attuale minimo edittale sproporzionato

L’attuale trattamento sanzionatorio quanto al minimo edittale di 8 anni – ritiene il Giudice remittente - si palesa in contrasto con il principio costituzionale di proporzionalità. E detta sproporzione appare oltremodo evidente nel momento in cui - in presenza di fatti che presentino una non rilevante gravità ma che comunque consentano l’inquadramento della fattispecie nell'art. 73 comma 5   - il decidente, pur indirizzandosi verso il minimo edittale, si trovi comunque costretto ad infliggere pene di entità eccessiva, che non siano in ragionevole rapporto con il disvalore della condotta.

Ripristino precedente parametro

Sollevando la presente questione (accolta dunque dalla Corte Suprema con ordinanza n. 1418 del 12 gennaio 2017) parte rimettente – si puntualizza – non intende sollecitare un intervento creativo del Giudice costituzionale, tale da interferire nella sfera delle scelte di politica sanzionatoria rimessa al legislatore, in spregio al principio di separazione dei poteri. Intende invece muovere verso un ripristino del precedente parametro edittale (6 – 20 anni) di cui alla menzionata Legge n. 49/2006.

 

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