Legge successiva più favorevole? Non si applica

Pubblicato il 25 agosto 2016

Siamo di nuovo da Piero e Paolo, due gemelli dapprima molto uniti anche dal punto di vista lavorativo e che da un certo momento in poi hanno deciso di aprire due ditte individuali per proseguire a svolgere ognuno la propria attività di consulenza informatica.

Divisi, ma simili nei comportamenti. Entrambi infatti hanno fatto lavorare in nero per una settimana il tecnico informatico Pierpaolo, che dal 17 al 23 settembre 2015 ha operato per Piero e dal 24 al 30 settembre 2015 per Paolo.

Ma il 24 settembre 2015 è cambiata la legge (D.lgs. 151/2015) e sono state riparametrate le sanzioni, così Piero si vede contestata senza diffida la somma di € 4.355,00, Paolo in diffida la somma di € 1.500,00 senza l’obbligo del mantenimento in servizio. Inoltre a Piero sono state irrogate con diffida anche le sanzioni per mancata consegna della lettera di assunzione e omessa registrazione del lavoratore nel LUL (ulteriori € 400,00). Mentre a Paolo tali sanzioni non sono state inflitte (Ministero del Lavoro circolare n. 26 del 2015).

La guerra di Piero comincia così. È infuriato: ritiene di essersi comportato esattamente come Paolo, ma di ricevere un trattamento difforme e decisamente iniquo. Per fortuna, a differenza del protagonista della famosa canzone, pensa che per “ricambiare la cortesia” non debba usare l’artiglieria, ma chiamare l’avvocato.

Piero è fiducioso di approdare nel porto sicuro del sommo giuslavorista, ma purtroppo le sue speranze naufragano miseramente sullo scoglio rappresentato dal recente pronunciamento della Corte Costituzionale (Sentenza n. 193 del 20 luglio 2016): “Il Giudice delle Leggi è stato chiarissimo. – argomenta l’avvocato – Differentemente da ciò che avviene in materia penale, all’autore dell’illecito amministrativo non può essere applicata la legge successiva più favorevole”.

Il diritto non è fatto che per i mediocri; i buoni non ne hanno bisogno, i cattivi non ne hanno paura” (F. Carnelutti, Morte del diritto, in AAVV, La crisi del diritto, Cedam, Padova, 1953)

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza
Ogni riferimento a persone esistenti e/o a fatti realmente accaduti è puramente casuale

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