Legge sulla montagna 2025: misure per famiglie e imprese

Pubblicato il 22 settembre 2025

La Legge 12 settembre 2025, n. 131 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entrata in vigore il 20 settembre 2025, rappresenta un passo significativo nel riconoscimento del valore strategico delle aree montane italiane.

Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che questi territori, spesso caratterizzati da condizioni di svantaggio socio-economico e da fenomeni di spopolamento, custodiscono al tempo stesso patrimoni naturali, culturali e identitari di primaria importanza per l’intero Paese.

Fin dal suo articolo 1, la legge n. 131/2025 esplicita chiaramente le proprie finalità: promuovere la crescita economica e sociale delle zone montane, rafforzandone la coesione comunitaria e assicurando ai residenti pari accesso ai diritti civili e sociali, con particolare attenzione a sanità, istruzione, mobilità e connettività.

Principali innovazioni introdotte dalla legge sulla montagna

La nuova normativa porta con sé cambiamenti significativi pensati per sostenere la vita e lo sviluppo delle aree montane. Tra le misure più rilevanti rientrano incentivi fiscali e contributivi destinati a chi sceglie di trasferirsi stabilmente in questi territori, acquistare un’abitazione, avviare attività economiche o svolgere la propria professione in loco.

Un altro elemento centrale è la definizione aggiornata dei criteri che identificano i comuni montani, così da garantire maggiore chiarezza e coerenza nell’applicazione delle agevolazioni previste. Infine, viene istituito un fondo annuale dedicato al sostegno del ripopolamento delle zone montane e al rafforzamento dei servizi pubblici e comunitari, con l’obiettivo di favorire condizioni di vita più equilibrate e attrattive.

Nuovi criteri per individuare i comuni montani e riordino delle agevolazioni

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e previa consultazione dei ministeri competenti, dovrà emanare un decreto che stabilisca i criteri per riconoscere i comuni montani. La decisione si baserà sui dati forniti dall’ISTAT e sull’accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata. La classificazione terrà conto di parametri come altitudine e pendenza del territorio.

Sarà redatto l’elenco ufficiale dei comuni montani: in caso di fusioni o scissioni, la classificazione sarà mantenuta o attribuita solo se rispettati i requisiti fissati dal decreto. Ogni anno, entro il 30 settembre, l’elenco potrà essere aggiornato con validità dal 1° gennaio successivo.

Comuni beneficiari delle misure di sostegno

Un secondo decreto definirà, sempre su base ISTAT e previo accordo in Conferenza unificata, quali comuni montani avranno diritto a specifiche misure di sostegno previste dalla legge. La scelta avverrà ponderando sia i parametri geomorfologici sia quelli socio-economici, così da rispondere alle diverse esigenze dei territori. Saranno elaborati elenchi aggiornati almeno ogni tre anni.

Esclusioni e limiti

Questa classificazione non avrà effetti sull’applicazione della Politica agricola comune (PAC) né sulle esenzioni IMU già previste per i terreni agricoli in aree montane, che continueranno a seguire le proprie discipline di settore.

Strategia per la montagna italiana (SMI)

La Strategia per la Montagna Italiana (SMI), introdotta dall’art. 3 della Legge 12 settembre 2025, n. 131, è il principale strumento di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani.

Obiettivi

Modalità di adozione

La SMI è un piano dinamico e partecipato, rinnovato ogni tre anni tramite un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. La sua elaborazione coinvolge ministeri competenti, sindacati, parti sociali ed economiche. Dopo la definizione delle priorità, il testo passa alla Conferenza unificata per l’accordo tra Stato, regioni ed enti locali. Infine, lo schema è inviato alle Camere, che hanno sessanta giorni per esprimere parere, conferendo così al documento un forte valore istituzionale.

L’attuazione della SMI è sostenuta dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che coprirà sia interventi regionali e locali, sia progetti di competenza statale, inclusa la stessa SMI.

Sanità di montagna e crediti d’imposta

Uno degli interventi più significativi della legge riguarda il rafforzamento dei servizi sanitari nelle aree montane, dove la carenza di personale medico e sanitario è spesso più accentuata che altrove. Per rendere più attrattiva la scelta di lavorare in questi territori, la norma introduce agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d’imposta.

Agevolazioni per chi prende casa in affitto

Dal 2025, medici, pediatri, specialisti ambulatoriali, veterinari e altre figure convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che prestano servizio in strutture sanitarie o socio-sanitarie situate nei comuni montani possono ottenere un contributo fiscale. Il credito d’imposta è calcolato in misura pari al minore tra:

  1. il 60% del canone di locazione di un immobile preso in affitto nel comune di servizio (o in uno limitrofo);
  2. un massimo di 500 euro all’anno.

Agevolazioni per chi acquista casa

Lo stesso beneficio viene riconosciuto a coloro che acquistano un’abitazione nello stesso comune (o in uno vicino), accendendo un mutuo ipotecario o fondiario. In questo caso, il credito copre il minore tra:

  1. il 60% della rata annuale del mutuo;
  2. un tetto massimo di 500 euro all’anno.

Maggiorazioni per aree con minoranze linguistiche

Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti in cui è presente una minoranza linguistica storica che rappresenta almeno il 15% dei residenti, l’agevolazione è più alta. Il credito sale infatti al minore tra:

Incentivi economici aggiuntivi

Oltre al credito d’imposta, il personale sanitario operante nei comuni montani potrà ricevere un emolumento accessorio variabile, stabilito nei contratti collettivi nazionali, in relazione alla presenza effettiva in servizio. Per questa misura sono previsti fino a 20 milioni di euro lordi all’anno a partire dal 2025. Le regioni e le province autonome, nell’ambito delle proprie competenze, possono introdurre ulteriori incentivi per i medici e pediatri che mantengono attivi i propri studi in tali territori.

Limiti e condizioni

Scuole di montagna e crediti d’imposta

La legge prevede interventi specifici anche per il personale scolastico che sceglie di lavorare nei comuni montani, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e garantire il diritto allo studio.

In modo analogo a quanto stabilito per i professionisti della sanità, anche i docenti e il personale della scuola che prendono in affitto o acquistano un’abitazione nei comuni montani (o in quelli limitrofi) possono beneficiare di un credito d’imposta annuale.

Il meccanismo è lo stesso previsto per la sanità:

In sostanza, i crediti d’imposta previsti per la scuola di montagna sono strutturati nello stesso modo di quelli introdotti per la sanità, replicando percentuali, importi e condizioni di accesso.

Incentivi per agricoltori e silvicoltori di montagna

La normativa prevede un pacchetto di agevolazioni fiscali basate sui crediti d’imposta, pensato per sostenere chi lavora in agricoltura e silvicoltura nei territori montani e, al tempo stesso, stimolare nuove forme di impresa capaci di mantenere vive queste aree.

Credito d’imposta per gli investimenti

Gli agricoltori e i silvicoltori che avviano o potenziano attività nei comuni montani possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute, con un limite massimo di 100.000 euro annui per ciascun beneficiario.

L’agevolazione riguarda sia gli investimenti diretti nella propria impresa (ad esempio l’acquisto di macchinari, strutture, tecnologie sostenibili), sia la creazione di nuove attività connesse.

Per i territori in cui sono presenti minoranze linguistiche storiche (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e almeno il 15% di residenti appartenenti alla minoranza) il tetto massimo del credito sale a 150.000 euro annui.

Il credito non si limita al settore agricolo e forestale in senso stretto, ma può essere richiesto anche per attività integrative come:

Condizioni di utilizzo

Sostegno allo sviluppo economico

Il Capo V della legge 131/2025 mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale delle zone montane, incentivare il turismo, aumentare le opportunità di lavoro e favorire il ripopolamento di territori spesso a rischio di abbandono. Una speciale attenzione è rivolta sia alla condizione particolare dei lavoratori frontalieri, sia alle figure professionali tipiche della montagna che operano lungo le aree di confine del Paese.

Le professioni della montagna

La legge riconosce le professioni legate alla montagna come veri e propri presidi a tutela del patrimonio, non solo materiale ma anche culturale e immateriale, delle comunità montane.

Rimangono confermate le figure già normate da leggi precedenti, come:

La Strategia per la montagna italiana (SMI) ha inoltre la possibilità di individuare nuove professioni emergenti legate a questi territori, prevedendo misure di valorizzazione e tutela, in coerenza con le competenze legislative regionali. In questo modo, si riconosce e si rafforza il ruolo di chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce quotidianamente a mantenere vivi, sicuri e attrattivi i territori montani.

Agevolazioni fiscali per le imprese di montagna guidate da giovani

La legge 131/2025 introduce un pacchetto specifico di agevolazioni fiscali destinate ai giovani imprenditori under 41 che avviano o gestiscono imprese nei comuni montani. L’intento è quello di ridurre il peso del carico fiscale, stimolare nuovi investimenti e incentivare la permanenza dei giovani nei territori più fragili e a rischio spopolamento.

I giovani imprenditori che operano stabilmente in comuni montani possono beneficiare di un credito d’imposta che riduce l’aliquota ordinaria al 15%.

Il beneficio è concesso fino a un massimo di 100.000 euro per ciascun anno d’imposta.

Nei comuni con minoranze linguistiche storiche (popolazione inferiore a 5.000 abitanti e almeno il 15% di residenti appartenenti alla minoranza), il limite massimo sale a 150.000 euro annui.

Attività ammesse

L’agevolazione è ampia e comprende diversi settori, tra cui:

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione fiscale, tramite modello F24 o dichiarazione dei redditi.

Non è cumulabile con altri crediti di natura analoga previsti dalla legge per le stesse spese, ma può sommarsi ad aiuti diversi (ad esempio bandi regionali o europei).

Le misure entrano in vigore a partire dall’anno d’imposta 2025.

Agevolazioni per smart working nei comuni montani

Per contrastare lo spopolamento delle aree montane e favorire l’integrazione sociale ed economica delle comunità locali, la legge introduce una serie di incentivi destinati alle imprese che scelgono di adottare lo smart working come modalità ordinaria di lavoro.

Dal 2026 al 2027 le aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori con meno di 41 anni, residenti e stabilmente occupati in smart working in comuni montani con meno di 5.000 abitanti, potranno usufruire di un esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 8.000 euro l’anno per ciascun dipendente (applicato su base mensile).

Negli anni successivi l’agevolazione viene gradualmente ridotta:

L’agevolazione non si applica ai contributi e premi dovuti all’INAIL, mentre resta invariata l’aliquota utile al calcolo della pensione.

Un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministeri competenti e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, definirà entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge le modalità di accesso all’agevolazione, i criteri operativi e i meccanismi di monitoraggio, nel rispetto delle risorse disponibili.

L’esonero contributivo rientra nei limiti previsti dal regime degli aiuti di Stato “de minimis”, secondo quanto stabilito dai regolamenti UE in materia di concorrenza e settori specifici (agricoltura, pesca e acquacoltura).

Agevolazioni per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa in montagna

La legge 131/2025 introduce un incentivo fiscale pensato per sostenere chi decide di stabilirsi in un comune montano acquistando o ristrutturando la propria abitazione principale.

Chi sottoscrive un mutuo ipotecario o fondiario per comprare o ristrutturare un immobile ad uso abitativo – inclusi i fabbricati rurali – situato in un comune montano, ha diritto a un credito d’imposta pari agli interessi passivi pagati sul finanziamento.

Il beneficio vale per l’anno in cui viene acceso il mutuo e per i quattro anni successivi.

Requisiti

Possono beneficiarne solo i contribuenti che non hanno ancora compiuto 41 anni nell’anno in cui viene stipulato il finanziamento.

L’incentivo non si applica alle abitazioni di lusso, cioè quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Modalità di utilizzo

Natalità nei comuni montani: incentivi

Per contrastare il progressivo spopolamento delle aree montane più fragili, la legge introduce un sostegno economico diretto alle famiglie. La misura riguarda i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

A partire dal 2025, per ogni bambino nato o adottato e registrato all’anagrafe in uno di questi comuni dopo l’entrata in vigore della legge, è previsto un contributo una tantum. L’importo esatto sarà stabilito con un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato entro sei mesi, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Il fondo disponibile ammonta a 5 milioni di euro annui e servirà a coprire tutte le richieste nei limiti della spesa autorizzata. Con lo stesso decreto ministeriale saranno fissati i criteri e le modalità di accesso al beneficio, inclusi i requisiti di residenza del minore, oltre ai sistemi di monitoraggio e controllo per garantire correttezza e trasparenza.

Il contributo non concorre con altri strumenti di sostegno già esistenti: in particolare, non incide né si somma con le erogazioni legate all’assegno unico e universale per i figli. Le risorse per coprire la misura sono garantite ai sensi dell’articolo 34 della legge, utilizzando mezzi finanziari già previsti a legislazione vigente.

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