Legittima la cessione d'azienda ad un prezzo inferiore a causa delle cattive condizioni di salute dell'imprenditore

Pubblicato il 06 settembre 2013 E' stato definitivamente annullato dai giudici di Cassazione – sentenza n. 20427 del 5 settembre 2013 – l'accertamento che l'Ufficio finanziario aveva notificato ad un contribuente per contestargli una maggiore plusvalenza, ai fini Irpef, relativamente ad una cessione di azienda in cui il valore di vendita era stato dallo stesso indicato in misura inferiore rispetto a quello determinato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro.

L'uomo si era opposto alla pretesa dell'Ufficio deducendo di aver proceduto con la vendita ad un prezzo inferiore in considerazione delle cattive condizioni di salute in cui versava e che lo avevano indotto a cedere l'azienda.

Gli organi giudicanti nel merito, sia in primo che in secondo grado, avevano considerato legittima detta motivazione e per questo avevano provveduto all'annullamento della maggiore pretesa.

E la Suprema corte, a sua volta, ha confermato questa statuizione ritenendo che la Commissione tributaria regionale avesse correttamente escluso la corrispondenza tra i due valori in considerazione delle comprovate precarie condizioni di salute del contribuente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy