Legittima l'aggiudicazione a chi privilegia la garanzia per vizi

Pubblicato il 07 aprile 2010
Il Tar del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza 203 del 25 marzo 2010, ha rigettato il ricorso presentato da una società partecipante ad un bando per appalto pubblico avverso il Decreto con cui il Direttore dell’Ente Regionale per il Diritto e le Opportunità allo Studio Universitario di Trieste aveva disposto l’aggiudicazione definitiva a favore di altra impresa privilegiando, tra i criteri scelti per l'offerta tecnica, quello relativo alla “durata della garanzia contrattuale autonoma ed ulteriore per difformità e vizi dell’opera”.

Mentre per la ricorrente la scelta effettuata era affetta da “manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e sproporzionatezza”, i giudici amministrativi hanno sottolineato come la scelta dell'amministrazione di non valorizzare, irrobustendola, la garanzia per rovina o crollo, e, per converso, valorizzare la garanzia per vizi e difetti fosse, in realtà, “conforme al dettato normativo”. Non si comprende – conclude il Tar - “perché l'amministrazione, nella sua lata discrezionalità, non avrebbe potuto introdurre determinati criteri non trasmodanti, come accaduto, in preclusioni per la partecipazione alla gara, ovvero produttivi di situazioni obbiettivamente penalizzanti oltre ogni limite di logicità”.
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