Legittimi i canoni in crescendo per le locazioni ad uso non abitativo

Pubblicato il 30 settembre 2009
Con sentenza n. 5349 del 5 marzo 2009, la Cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda presentata da una donna, conduttrice di un immobile ad uso non abitativo, affinché venisse dichiarata la nullità del contratto di locazione, dalla stessa stipulato, nella parte in cui era previsto un canone che cresceva di anno in anno. I giudici di legittimità, in particolare, dopo aver ricordato che nelle locazioni ad uso non abitativo il canone può essere liberamente determinato dalle parti, hanno sottolineato come, nel caso di specie, la graduazione in crescendo annuale del canone fosse stata determinata “allo scopo di preservare l'equilibrio sinallagmatico delle prestazioni, in relazione al futuro, prevedibile incremento dell'avviamento e degli introiti prodotti dall'attività della società conduttrice”. In locazioni di tal genere la legge presuppone, infatti, “che non operino, quanto meno all'atto della conclusione del contratto, le esigenze di tutela del conduttore che sole giustificano l'imposizione di limiti alla facoltà del proprietario di richiedere il canone ritenuto più remunerativo”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy