Legittimità della delibera, a maggioranza, di rimozione dell'antenna condominiale

Pubblicato il 12 gennaio 2012 Per la Cassazione – sentenza n. 144 del 11 gennaio 2012 – l'assemblea condominiale è legittimata a deliberare, a maggioranza, la rimozione dell’antenna centralizzata per la ricezione dei canali televisivi. Ed infatti, l'antenna non costituisce, “ex se” bene comune ai sensi dell’articolo 1117, n. 3, del Codice civile “se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale”.

Ne discende che “la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perché quest’ultimo è tale finché assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy