Legittimità della delibera, a maggioranza, di rimozione dell'antenna condominiale

Pubblicato il 12 gennaio 2012 Per la Cassazione – sentenza n. 144 del 11 gennaio 2012 – l'assemblea condominiale è legittimata a deliberare, a maggioranza, la rimozione dell’antenna centralizzata per la ricezione dei canali televisivi. Ed infatti, l'antenna non costituisce, “ex se” bene comune ai sensi dell’articolo 1117, n. 3, del Codice civile “se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale”.

Ne discende che “la volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perché quest’ultimo è tale finché assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy