Legittimo protestare contro la p.a.

Pubblicato il 15 ottobre 2008
Con sentenza 38753 del 14 ottobre 2008, la Cassazione, annullando la condanna impartita ad un uomo che aveva spedito una lettera al Comune di Goriano Sicoli e all'Asl di Avezzano, criticando aspramente l'operato di una società concessionaria di cave, ha precisato come la condotta del cittadino nei confronti della concessionaria di un servizio pubblico non abbia integrato il reato di diffamazione trattandosi dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e di critica dell'operato di un soggetto dedito ad attività sottoposta a pubblico controllo e, quindi, alle valutazioni dell'amministrazione. La condotta dell'uomo - continuano i giudici di legittimità – può ritenersi scriminata ex art. 51 c.p. in quanto oltre all'esercizio di un diritto ha importato una collaborazione all'attività di amministrazione, nell'attuazione del meccanismo di autotutela.
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