L’ente creditore è obbligato a comunicare l’avvenuto pagamento del debito

Pubblicato il 21 luglio 2010

Con nota n. 5613/2010, l’Inail chiarisce alcuni aspetti della procedura di recupero dei crediti prevista dal decreto legge n. 40/2010, detto decreto “incentivi”.

In particolare, l’Istituto chiede che venga assunta ogni iniziativa utile per una puntuale gestione dell’attività di recupero crediti. Così, ribadendo quanto già affermato da Equitalia con direttiva n. 10/2010, l’Inail riconosce al debitore la possibilità di interrompere la procedura di esecuzione forzata se dal controllo effettuato dall’agente della riscossione risulta che il debitore ha già assolto il proprio impegno. In questo caso è compito dell’ente creditore comunicare tempestivamente all’agente della riscossione che il debito è stato pagato e, nel caso ciò non avvenga, l’ente creditore è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall’agente di riscossione per il controllo effettuato (spese di trasferta).

Nella nota, inoltre, l’Inail precisa che sono in corso trattative con Unionecamere e Infocamere per definire le modalità di trasferimento delle informazioni che le società sono tenute a inviare al registro imprese, alle Entrate, all’Inps e all’Inail (modello di comunicazione Unica) in caso di modifica delle deliberazioni degli atti costitutivi per trasferimento all’estero della propria sede.

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