L'errata interpretazione della documentazione non comporta la revoca della sentenza

Pubblicato il 06 dicembre 2010 Con sentenza n. 8353 del 30 novembre 2010, il Consiglio di stato ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato di due società avverso la decisione con cui era stata confermata la loro esclusione, per accertata anomalia dell’offerta, dalla gara pubblica indetta dal ministero della Difesa per l’affidamento del servizio di pulizia.

Le due ricorrenti avevano denunciato la presenza di errori di fatto ex articolo 395, numero 4, del Codice di procedura civile in considerazione di un’erronea interpretazione della documentazione in atti inerente al contenuto dell’offerta sospetta di anomalia nonché delle giustificazioni prodotte dal concorrente nella relativa fase di verifica.

I giudici amministrativi hanno così precisato come l'errore di fatto revocatorio sussiste solo in caso di oggettiva divergenza tra ciò che risulta dalla realtà processuale e quanto espressamente affermato in sentenza; deve trattarsi, cioè, di un'errata percezione del contenuto degli atti del giudizio, derivante da svista o abbaglio dei sensi, obiettivamente e immediatamente verificabile, inerente al contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, e non alla relativa interpretazione.

Poiché, quindi, nella specie, i ricorrenti non avevano lamentato un errore materiale ma un'errata interpretazione della documentazione allegata, l'impugnazione da loro sollevata per vizio revocatorio andava dichiarata inammissibile.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy