L'esclusione della fedeltà porta alla nullità delle nozze

Pubblicato il 09 novembre 2010 Con sentenza n. 22677 del 2010, la Cassazione ha confermato la decisione con cui la Corte di appello di Bologna aveva delibato una pronuncia di nullità di matrimonio emessa dal Tribunale ecclesiastico di Modena. Determinante, nella decisione di annullamento del matrimonio, il fatto che la moglie avesse da sempre ritenuto poco importante il valore della fedeltà – e quindi, escluso uno dei “bona matrimonii” - anche se poi, di fatto, non aveva mai tradito il marito.

Per la donna, tuttavia, l’esistenza di un precedente giudizio di separazione dinnanzi al giudice italiano, conclusosi con una pronuncia senza addebito a suo carico, precludeva, di fatto, la decisione di riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

Di diverso avviso la Corte di legittimità secondo cui “il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato italiano”; ed infatti – si legge ancora nel testo della decisione - “il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno "petitum", "causa petendi" e conseguenze giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.”
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