L'esecutività della sentenza può essere sospesa anche nel processo tributario

Pubblicato il 19 giugno 2010
La Consulta, con sentenza n. 217 del 2010, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 49, comma 1, delle disposizioni sul processo tributario (Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania con riferimento agli articoli 3, 23, 24, 111 e 113 della Costituzione, nonché all’articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La norma impugnata prevede, nel processo tributario, l'applicazione di determinate disposizioni del Codice di procedura civile con l'esclusione dell'articolo 337.

La Corte costituzionale, fornendo un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha ammesso che anche nel processo tributario possa essere sospesa l'esecutività della sentenza. Ed, infatti – si legge nel testo della decisione - il comma 1 dell’articolo 49 non costituisce ostacolo normativo ad applicare al processo tributario l’inibitoria cautelare di cui all’articolo 373 del codice di procedura civile e “pertanto – nella stessa prospettiva del giudice a quo, il quale ritiene l’articolo 373 del Codice di procedura civile astrattamente compatibile con il processo tributario –, la sollevata questione sarebbe irrilevante”.
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