L’esenzione porta alla rettifica Iva

Pubblicato il 07 maggio 2008 Un istituto del comparto dei servizi bancari, che vuole procedere con una complessa operazione di ristrutturazione aziendale, si rivolge all’agenzia delle Entrate per sapere se ai fini Iva è possibile separare le attività in corso d’anno, in presenza di ristrutturazioni aziendali con modifiche sostanziali soggettive, se le attività sono separate e obiettivamente autonome. La risposta è contenuta nella risoluzione n. 184/E del 5 maggio scorso che, ammessa la confluenza in un unico soggetto di attività plurime in precedenza svolte singolarmente dall’interpellante e dalle sue controllate, riconosce la possibilità di procedere all’applicazione separata dell’Iva secondo l’articolo 36, comma 3, dello stesso decreto Iva, purché in presenta di attività “effettivamente” distinte e obiettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa. Essendo la comunicazione un adempimento formale, il documento di prassi fa presente che l’opzione scatta secondo la sua concreta attuazione, desumibile, dai comportamenti “concludenti” adottati dal contribuente. Per ciò che riguarda la rettifica della detrazione, le Entrate ribadiscono che, se a seguito della fusione, della cessione o del conferimento aziendale nelle varie attività (…) confluiranno beni ammortizzabili con Iva detratta nei quattro anni precedenti (…), si dovrà operare una rettifica “in pejus”, con conseguente riversamento dell’imposta detratta.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy