L’esenzione porta alla rettifica Iva

Pubblicato il 07 maggio 2008 Un istituto del comparto dei servizi bancari, che vuole procedere con una complessa operazione di ristrutturazione aziendale, si rivolge all’agenzia delle Entrate per sapere se ai fini Iva è possibile separare le attività in corso d’anno, in presenza di ristrutturazioni aziendali con modifiche sostanziali soggettive, se le attività sono separate e obiettivamente autonome. La risposta è contenuta nella risoluzione n. 184/E del 5 maggio scorso che, ammessa la confluenza in un unico soggetto di attività plurime in precedenza svolte singolarmente dall’interpellante e dalle sue controllate, riconosce la possibilità di procedere all’applicazione separata dell’Iva secondo l’articolo 36, comma 3, dello stesso decreto Iva, purché in presenta di attività “effettivamente” distinte e obiettivamente autonome, ancorché svolte nell’ambito della stessa impresa. Essendo la comunicazione un adempimento formale, il documento di prassi fa presente che l’opzione scatta secondo la sua concreta attuazione, desumibile, dai comportamenti “concludenti” adottati dal contribuente. Per ciò che riguarda la rettifica della detrazione, le Entrate ribadiscono che, se a seguito della fusione, della cessione o del conferimento aziendale nelle varie attività (…) confluiranno beni ammortizzabili con Iva detratta nei quattro anni precedenti (…), si dovrà operare una rettifica “in pejus”, con conseguente riversamento dell’imposta detratta.
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