L’esonerato incassa con autofattura

Pubblicato il 17 marzo 2007

Con la risoluzione n. 54/E del 16 marzo 2007, le Entrate specificano che la vendita di un terreno edificabile da parte di un agricoltore esonerato è soggetta all’Iva e l’acquirente deve emettere autofattura con applicazione dell’imposta. In altri termini il Fisco conferma che l’agricoltore è tenuto al versamento dell’imposta se l’operazione supera l’ammontare di un terzo delle operazioni effettuate. Inoltre, sempre secondo il testo della risoluzione n. 54/E, l’obbligo della fatturazione ricade sugli acquirenti anche se si tratta di operazioni diverse da quelle agricole, come la cessione del terreno edificabile. In tal caso, l’Iva si applica mediante le aliquote ordinarie ed è detraibile per l’acquirente.

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