Liberi i metodi per accertare il valore di avviamento

Pubblicato il 16 aprile 2012 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4931 del 27 marzo 2012, conferma la legittimità del criterio utilizzato dall'Agenzia delle entrate per determinare il valore di avviamento in caso di cessione d'azienda. Mancando questo, nella compravendita di un'azienda le Entrate procedevano all'accertamento per determinare il valore ai fini dell'imposta di registro ex articolo 51, comma 4, del DPR n. 131/1986 e non seguendo gli appositi criteri - stabiliti dall'articolo 2, comma 4, del DPR n. 460/1996 - previsti per le società ai fini della determinazione del valore di avviamento, in caso di accertamento con adesione.

Secondo la Corte, quanto fissato dal DPR n. 460/1996 fornisce indicazioni minime per gli Uffici in sede di accertamento con adesione. L'Amministrazione può utilizzare tutte le metodologie lecite per la rettifica del valore, con l'unica condizione di addurre tutti gli elementi indiziari che hanno portato alla determinazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy