Libro unico con iscrizioni selezionate

Pubblicato il 07 dicembre 2008

Il Libro unico, dopo il vademecum ministeriale offerto agli operatori, rappresenta la reale sfida di modernizzazione nella gestione documentale dei rapporti di lavoro. Un primo chiarimento – da cui consegue che la nascita è prevista per il 16 febbraio 2009 - è che l’istituzione del Libro è legata non al momento dell’inizio dell’attività di lavoro, ma al momento della elaborazione.

Tralasciando le precisazioni in ordine alle modalità di tenuta - rispetto alle quali diremo solo che è stabilito che per quella informatizzata la marca temporale segue l’intero elaborato, non ogni cedolino - dedicheremo invece lo spazio della nota redazionale ai profili sanzionatori: il vademecum collega la sanzionabilità delle condotte relative alle registrazioni omesse solo all’incidenza sostanziale che hanno; sul piano temporale, sarà applicabile l’articolo 8 della legge n. 689/1981 in ipotesi di pluralità di illeciti; la tardiva registrazione sarà sanzionabile quando il Libro unico é presentato all’organo ispettivo aggiornato dopo l’accesso in azienda. E’ omessa conservazione il documento finito o dismesso, mentre con riferimento agli elaborati correnti si avrà sempre omessa tenuta nel limite dei cinque anni.

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