Libro unico del lavoro a scadenze differenziate

Pubblicato il 20 agosto 2008

Varie le decorrenze per il datore, fissate dal decreto 9 luglio 2008 che disciplina il regime transitorio sulle modalità di tenuta e conservazione dei libro unico del lavoro (“Gazzetta” 192, del 18 agosto):

egli continua regolarmente a tenere il libro paga, nelle sezioni paga e presenze, il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008; non ha più obblighi di aggiornamento del libro matricola e del registro d’impresa, che sono abrogati; dal 18 luglio 2008, dovrà riferire le disposizioni ancora vigenti sui libri obbligatori di lavoro o sui libri matricola o paga al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.

Avrà in ogni caso tempo sino alla fine del 2008 per adottare le nuove modalità di registrazione dei dati dei lavoratori e delle loro presenze, fermo restando che l’adozione del libro unico è obbligo di ogni datore del settore privato, con la sola eccezione del datore di lavoro domestico.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy