Licenziamento collettivo, ragioni da indicare nella procedura di mobilità

Pubblicato il 12 ottobre 2019

Laddove la lettera di avvio della procedura di mobilità non contenga espressamente le ragioni che hanno dato inizio al licenziamento collettivo (L. n. 223/1991), la riduzione della platea dei lavoratori non è legittima. La comunicazione, infatti, ha la funzione principale di garantire la trasparenza del confronto con le organizzazioni sindacali destinatarie della comunicazione stessa. In assenza di detto confronto, l’iter seguito dal datore di lavoro può definirsi illegittimo.

A stabilirlo sono i giudici della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24882 del 4 ottobre 2019.

Licenziamento collettivo, procedura per la dichiarazione di mobilità

Le imprese che intendano avviare la procedura per la dichiarazione di mobilità sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), nonché alle rispettive associazioni di categoria.

La comunicazione deve contenere indicazione:

Licenziamento collettivo, solo per ragioni fondanti

Al riguardo, la Suprema Corte afferma che la legittimità della riduzione della platea dei lavoratori da licenziare richiede che le ragioni fondanti tale scelta siano rappresentate nella lettera di avvio della procedura di mobilità. La soluzione prospettata dagli ermellini assolve a un duplice obiettivo:

Licenziamento collettivo, criteri di scelta

Nell’ambito dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, i giudici di legittimità affermano che bisogna necessariamente comparare il complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza del lavoratore onde verificare la effettiva sussistenza di professionalità omogenee da mettere a confronto. La relativa esclusione non può, pertanto, come avvenuto nel caso di specie, essere ancorata, peraltro solo tendenzialmente, all'esclusivo riferimento ai compiti svolti in concreto dal lavoratore, occorrendo una più complessiva valutazione della sua professionalità che tenga conto delle esperienze pregresse, della formazione, del bagaglio di conoscenze acquisito.

In altri termini, è la fungibilità professionale tra i lavoratori che comporta la loro comparabilità e non la mansione da ultimo concretamente espletata che viene liberamente assegnata dal datore di lavoro.

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