Licenziamento dopo il rifiuto di ricollocamento: solo se il lavoratore era informato della conseguenza

Pubblicato il 03 gennaio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6/2013 depositata il 2 gennaio, interviene a chiarire un nodo controverso nell’ambito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nel caso di specie, la sentenza ha ritenuto illecito il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente a cui, un anno prima della risoluzione del rapporto, è stato offerto dalla società datrice di lavoro il collocamento in altra società del gruppo senza la specificazione che la non accettazione da parte della dipendente avrebbe comportato il suo licenziamento.

Pertanto, per il principio della buona fede, l'imprenditore è tenuto a informare il dipendente se l'offerta prospettata del licenziamento, per essere successivamente riassunti in un'altra società dello stesso imprenditore con meno di 15 dipendenti, è legata alla necessità di sopprimere il posto di lavoro ad esso assegnato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy