Licenziamento Doppio onere al datore

Pubblicato il 14 giugno 2016

La Sezione lavoro della Cassazione fornisce un quadro degli oneri delle controparti nel caso un ex dipendente decida di adire le vie legali contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo chiedendo di essere riallocato.

Nel caso di specie, si trattava della soppressione del posto di lavoro a causa di un riassetto organizzativo dell’azienda e della contrazione di risultati economici.

In sintesi viene spiegato dalla Cassazione che, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

Onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte

Se così non fosse significherebbe, se non invertire sostanzialmente l'onere della prova, quanto meno divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio. Non si capisce il perché il licenziato debba facilitare il datore riducendogli l'area del thema probandum con apposite allegazioni, quando per il datore dare la prova dell'impossibilità del c.d. repéchage in sostanza si risolve nell'agevole dimostrazione di non avere posizioni lavorative scoperte o di averne in mansioni non equivalenti per il tipo di professionalità richiesta, queste ultime eventualmente già ricoperte o destinate ad esserlo mediante nuovi assunzioni”.

Il compito dei giudici di appello

Dunque, con la sentenza n. 12101 del 13 giugno 2016, la Cassazione, dando ragione al lavoratore, cassa con rinvio la sentenza di conferma del recesso emessa dai giudici di appello. Inoltre fissa che gli stessi dovranno valutare:

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Rinnovazione ipotecaria: regole operative e pagamenti

18/12/2025

Prima casa e vendita infraquinquennale: preliminare non evita la decadenza

18/12/2025

Cassazione: licenziamento illegittimo se il CCNL limita le videoriprese

18/12/2025

Legge Semplificazione, riapertura dei termini per Tremonti Ambiente e Conto energia

18/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro è legge. Collocamento mirato: convenzioni fino al 60%

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy