Licenziamento Doppio onere al datore

Pubblicato il 14 giugno 2016

La Sezione lavoro della Cassazione fornisce un quadro degli oneri delle controparti nel caso un ex dipendente decida di adire le vie legali contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo chiedendo di essere riallocato.

Nel caso di specie, si trattava della soppressione del posto di lavoro a causa di un riassetto organizzativo dell’azienda e della contrazione di risultati economici.

In sintesi viene spiegato dalla Cassazione che, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

Onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte

Se così non fosse significherebbe, se non invertire sostanzialmente l'onere della prova, quanto meno divaricare fra loro onere di allegazione e onere probatorio. Non si capisce il perché il licenziato debba facilitare il datore riducendogli l'area del thema probandum con apposite allegazioni, quando per il datore dare la prova dell'impossibilità del c.d. repéchage in sostanza si risolve nell'agevole dimostrazione di non avere posizioni lavorative scoperte o di averne in mansioni non equivalenti per il tipo di professionalità richiesta, queste ultime eventualmente già ricoperte o destinate ad esserlo mediante nuovi assunzioni”.

Il compito dei giudici di appello

Dunque, con la sentenza n. 12101 del 13 giugno 2016, la Cassazione, dando ragione al lavoratore, cassa con rinvio la sentenza di conferma del recesso emessa dai giudici di appello. Inoltre fissa che gli stessi dovranno valutare:

 

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