Danno ulteriore salvo prova contraria

Pubblicato il 23 novembre 2016

In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, l’indennità prevista dall'art. 18 quarto comma Legge n. 300/1970, nel suo minimo ammontare di cinque mensilità, costituisce una presunzione juris et de jure del danno causato dal recesso, assimilabile ad una sorta di penale connaturata al rischio di impresa.

La corresponsione dell’indennità commisurata alla retribuzione effettivamente non percepita (dall'illegittimo licenziamento alla data della reintegra) costituisce invece una presunzione iuris tantum di lucro cessante, costituendo onere del datore di lavoro provare che il danno ulteriore non sussiste.

E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, respingendo il ricorso di un lavoratore, cui era stato intimato il licenziamento per superamento del termine del periodo di aspettativa per malattia.

A seguito di declaratoria di illegittimità del licenziamento, il lavoratore aveva tuttavia impugnato la relativa sentenza in ordine al risarcimento del danno conseguente, limitato dalla Corte d’Appello alla misura di cinque mensilità di retribuzione globale.

Presunzione lucro cessante superata

Censura respinta dalla Cassazione, secondo cui i giudici territoriali hanno correttamente ritenuto superata la presunzione di lucro cessante cui andava eventualmente correlata la corresponsione di un’ulteriore indennità, commisurata alla retribuzione non percepita.

Non sussiste difatti, nel caso de quo – concludono gli ermellini con sentenza n. 23731 del 22 novembre 2016 – alcun danno da retribuzione perduta, posto che il lavoratore, al momento del licenziamento, era in aspettativa non retribuita da oltre 18 mesi, né si era ripresentato al lavoro, con la conseguenza che, se la società datrice avesse continuato a tollerare la sua assenza senza procedere al licenziamento, nessuna effettiva retribuzione gli sarebbe stata in ogni caso corrisposta. 

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