Nel contesto delle norme che regolano il risarcimento del danno derivante da un licenziamento illegittimo, l’articolo 8 della Legge n. 604 del 1966, prevede che, in via generale, l’indennità riconosciuta al lavoratore non possa superare il limite di sei mensilità della retribuzione globale di fatto.
Tuttavia, la medesima disposizione consente una deroga a tale limite, qualora si verifichino due condizioni congiunte:
In particolare, per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, il legislatore fa riferimento alla figura del “datore di lavoro che occupa più di quindici dipendenti”. Questa espressione deve essere letta nel quadro complessivo della normativa che disciplina i requisiti dimensionali ai fini dell’applicazione delle tutele contro il licenziamento.
Ne consegue che la maggiorazione dell’indennità risarcitoria può trovare applicazione solo nei confronti di quei datori di lavoro che impiegano:
E' il principio richiamato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 13741 del 22 maggio 2025 e a cui non si era attenuta la Corte territoriale nel pronunciarsi in ordine a una controversia concernente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un’associazione sportiva nei confronti di una lavoratrice.
In particolare, i giudici del reclamo, da un lato, avevano riconosciuto la rilevante anzianità di servizio della lavoratrice, assunta nel 1988, senza tuttavia indicare espressamente il numero complessivo degli anni maturati.
Dall’altro lato, avevano considerato come pacifico il dato relativo alla dimensione occupazionale del datore di lavoro, ritenendo che quest’ultimo impiegasse un numero di dipendenti inferiore alla soglia dei quindici, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina sanzionatoria.
La quantificazione dell’indennità risarcitoria in 14 mensilità, ciò posto, era illegittima, essendo prevista solo quando coesistono due condizioni: un’anzianità di servizio superiore a vent’anni e la presenza di un organico complessivo tra 16 e 60 dipendenti, distribuiti in unità produttive o ambiti comunali ciascuno con meno di 15 dipendenti.
La Corte di merito, invece, non aveva accertato tale seconda condizione, che doveva concorrere con l'altra, e aveva constatato, al contrario, che il datore di lavoro occupava meno di 15 dipendenti
Di conseguenza, nel caso specifico, l’indennità risarcitoria non poteva superare il limite di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto dalla prima parte dell’art. 8 della Legge n. 604/1966.
Di seguito il principio richiamato dalla Cassazione:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".