Licenziato chi sfugge al medico

Pubblicato il 16 aprile 2007

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6618/2007, ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato per giusta causa, dopo ripetute assenze ai controlli durante la malattia. In merito , ha sentenziato che la reperibilità del lavoratore ammalato nelle fasce orarie previste, costituisce un onere nel rapporto assicurativo con l'ente previdenziale ed un obbligo accessorio alla prestazione principale, la violazione della quale assume valore disciplinare. In particolare il contratto collettivo imponeva l'obbligo di comunicare all'azienda l'impossibilità di rispettare le fasce orarie e, di dimostrare l'urgenza e l' indifferibilità delle visite mediche cui si sarebbe sottoposto il dipendente. Il non consentire al datore di lavoro il controllo sullo stato di malattia del dipendente, senza dar prova di una ragione di impedimento adeguata, integra giusta causa di licenziamento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy