Licenziato chi sfugge al medico

Pubblicato il 16 aprile 2007

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6618/2007, ha respinto il ricorso di un dipendente licenziato per giusta causa, dopo ripetute assenze ai controlli durante la malattia. In merito , ha sentenziato che la reperibilità del lavoratore ammalato nelle fasce orarie previste, costituisce un onere nel rapporto assicurativo con l'ente previdenziale ed un obbligo accessorio alla prestazione principale, la violazione della quale assume valore disciplinare. In particolare il contratto collettivo imponeva l'obbligo di comunicare all'azienda l'impossibilità di rispettare le fasce orarie e, di dimostrare l'urgenza e l' indifferibilità delle visite mediche cui si sarebbe sottoposto il dipendente. Il non consentire al datore di lavoro il controllo sullo stato di malattia del dipendente, senza dar prova di una ragione di impedimento adeguata, integra giusta causa di licenziamento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice di condotta influencer: cosa cambia con la delibera AGCOM

18/03/2026

Alitalia-ITA, Garante privacy: illecito il passaggio dei dati dei dipendenti

18/03/2026

Consulenti del lavoro: guida alla rottamazione quinquies 2026

18/03/2026

Comunicazione del medico competente all’INAIL entro il 31 marzo

18/03/2026

ISA 2025: manutenzione annuale e novità sul Concordato preventivo biennale

18/03/2026

Il Fondo di Tesoreria INPS

18/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy