L’identificazione del cliente fissa i confini del rapporto

Pubblicato il 21 febbraio 2006

Il regolamento del ministro dell'Economia che contiene gli adempimenti dei professionisti - dottori commercialisti, revisori contabili, ragionieri, società di revisione, consulenti del lavoro, notai e avvocati - per contrastare il riciclaggio di denaro sporco, legge 197/91 e decreto legislativo 56/2004, è in via di pubblicazione. Così, tali professionisti devono cominciare a preparare gli studi e formare i collaboratori in tal senso. Il decreto ministeriale attuativo del Dlgs 56/04, che recepisce la direttiva 2001/97/CE, dispone l'identificazione, da parte del professionista, del cliente che chiede prestazioni che interessano cifre superiori a 12.500 euro. Tuttavia si invita il professionista a valutare la "potenzialità" dell'operazione quando sia di valore indeterminato o non determinabile: c'è obbligo di identificazione quando si costituiscono, gestiscono, amministrano società, enti, trust, o analoghe strutture. Per poter dare la possibilità ad Uic ed inquirenti di rintracciare i veri titolari dei beni movimentati, il professionista deve registrare i dati dichiarati dal soggetto per conto del quale opera, conservandoli per dieci anni dalla conclusione della prestazione. Ai fini dell'identificazione si devono considerare i documenti rilasciati da una pubblica amministrazione, non scaduti, dei quali si consiglia di fare una fotocopia; il codice fiscale; l'attività svolta dal cliente; il tipo di prestazione fornita ed il suo valore.

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