Limitazioni al “de minimis”

Pubblicato il 19 ottobre 2006

Il ministero del Lavoro, in risposta ad un interpello, fornisce due chiarimenti sul regime “de minimis”:

- non si può applicare al contratto di inserimento, per cui la riduzione contributiva superiore al 25% spetta solo se ricorrono le condizioni previste dalla legislazione nazionale e dal regolamento Ce 2204/02;

 

- nel conteggio dell’intero costo annuo salariale del dipendente, a cui deve essere rapportato l’aiuto (che non può eccedere il 50% o 60%, nel caso di disabili, del costo affinché l’agevolazione superiore al 25% sia legittima) si devono includere tutti i contributi, anche quelli dovuti all’Inps ed all’Inail.

La risposta al primo quesito deriva dal fatto che nel Dlgs 251 del 2004, che corregge l’articolo 59 del Dlgs 276/03, in riferimento alle agevolazioni economiche per i contratti di inserimento, manca un espresso riferimento al regolamento CE 69/01 sugli aiuti di importanza minore, che prevede il “de minimis”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Igiene ambientale Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

CCNL Multiservizi Conflavoro - Accordo di rinnovo economico del 27/10/2025

03/11/2025

Multiservizi Conflavoro. Minimi e una tantum

03/11/2025

Igiene ambientale Conflavoro. Nuovi minimi

03/11/2025

POS e registratori di cassa: dal 2026 obbligo di collegamento logico

03/11/2025

Incentivi alle assunzioni: dal 1° aprile 2026, obbligo di pubblicazione sul SIISL

03/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy