Limite al ricorso d’urgenza

Pubblicato il 05 luglio 2006

Il Tribunale di Milano, nell’ordinanza 16 maggio ritenuto che quando l’azienda non presenta i requisiti dimensionali, occupando un numero inferiore a sedici dipendenti, il lavoratore licenziato non può ricorrere al Giudice in via d’urgenza per far valere la reintegrazione. Pur accogliendo le censure mosse al licenziamento, spiega infatti l’ordinanza, unico effetto a potersi configurare è l’illegittimità del licenziamento impugnato, con conseguenze meramente patrimoniali. Non anche la reintegrazione nel posto di lavoro. Nel caso affrontato in giudizio, s’è dunque ritenuto non sussistere motivo d’urgenza e che il procedimento difettasse del requisito fondamentale del “periculum in mora”, cioè il fondato timore che, durante in tempo del processo ordinario, il diritto fatto valere fosse minacciato da un imminente ed irreparabile pregiudizio.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy