Limite di età dei responsabili sanitari: la Corte costituzionale legittima la deroga regionale per le strutture private accreditate.
Con la sentenza n. 65 del 16 maggio 2025, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della Legge della Regione Puglia n. 24/2024, norma che consente alle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate all’esercizio di non applicare il limite massimo di età previsto per i dirigenti medici delle strutture pubbliche dall’art. 15-nonies, comma 1, del D.lgs. n. 502/1992.
La disposizione statale oggetto di confronto, contenuta nel citato art. 15-nonies, prevede il collocamento a riposo per i dirigenti medici del SSN al compimento del sessantacinquesimo anno di età, estensibile fino a settanta anni per raggiungere i quaranta anni di servizio effettivo.
Tale previsione è stata più volte derogata dal legislatore statale per far fronte alla carenza di personale sanitario.
Il ricorso, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sosteneva che la norma regionale violasse l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, invadendo la competenza statale in materia di tutela della salute.
Il Governo riteneva che il limite massimo di età rappresentasse un principio fondamentale e che dovesse applicarsi anche alle strutture sanitarie private accreditate, in quanto operanti per conto del Servizio sanitario nazionale.
Secondo la Regione Puglia, le strutture private accreditate non sono equiparabili a quelle pubbliche e che il limite di età si applica solo ai dirigenti del SSN. La norma risponde a carenze di personale ed esigenze organizzative, come segnalato anche dall’AGCM.
La Corte costituzionale ha ritenuto che non esista un principio fondamentale statale che imponga un limite di età ai responsabili sanitari delle strutture private accreditate. Tale limite, previsto per il personale pubblico, non si estende ai rapporti di lavoro privati.
L’accreditamento non trasforma la natura privata di tali strutture né le assimila alle pubbliche, e l’assenza di specifici requisiti statali in tal senso esclude l’obbligo per il legislatore regionale di prevedere un vincolo anagrafico.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come l’età non costituisca un requisito essenziale per l’esercizio della funzione di direttore sanitario (sentenza n. 195/2021), soprattutto in un contesto in cui l’innalzamento dell’aspettativa di vita rende il limite di 65 o 70 anni non più attuale.
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