Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi 2015

Pubblicato il 11 marzo 2015 Con circolare n. 38 del 10 marzo 2015, l’INAIL, ricordando che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- retribuzione effettiva;

- retribuzione convenzionale;

- retribuzione di ragguaglio;

ha sottolineato che i valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat per cui ha riportato i limiti minimi di retribuzione giornaliera a valere per l’anno 2015 che devono essere adeguati, ove inferiori, a € 47,68.

Il limite minimo giornaliero, rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2015, è, invece, pari a € 1.239,68.

L’Istituto sottolinea, altresì, che sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:

- gli operai agricoli;

- i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali;

- l’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana;

- l’indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente.

La circolare si sofferma, inoltre, su:

- retribuzioni convenzionali;

- retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale;

- retribuzioni convenzionali stabilite con legge;

- retribuzione di ragguaglio;

- lavoratori parasubordinati;

- sportivi professionisti dipendenti;

per concludere con i premi speciali unitari e il profilo risarcitorio.
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