L'immigrato totalmente privo di documenti non può rispondere dell'omessa esibizione

Pubblicato il 26 agosto 2010
Con sentenza depositata lo scorso 27 luglio 2010, il Tribunale di Rovereto ha escluso che potesse essere contestato ad un immigrato del tutto privo di documenti il reato di cui all'articolo 6 del Testo unico sull'immigrazione consistente nella mancata esibizione agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato. 

In particolare, il giudice di merito ha considerato come presupposto del reato il possesso stesso dei documenti, la cui carenza renderebbe impossibile l'esecuzione dell'ordine. In definitiva, l'immigrato irregolare del tutto sprovvisto di documenti risponderà solo dell'ingresso e del soggiorno illegale (articolo 10-bis T.U. Immigrazione) senza che possa essere ravvisato un concorso con l'omessa esibizione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy