L'immigrato totalmente privo di documenti non può rispondere dell'omessa esibizione

Pubblicato il 26 agosto 2010
Con sentenza depositata lo scorso 27 luglio 2010, il Tribunale di Rovereto ha escluso che potesse essere contestato ad un immigrato del tutto privo di documenti il reato di cui all'articolo 6 del Testo unico sull'immigrazione consistente nella mancata esibizione agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato. 

In particolare, il giudice di merito ha considerato come presupposto del reato il possesso stesso dei documenti, la cui carenza renderebbe impossibile l'esecuzione dell'ordine. In definitiva, l'immigrato irregolare del tutto sprovvisto di documenti risponderà solo dell'ingresso e del soggiorno illegale (articolo 10-bis T.U. Immigrazione) senza che possa essere ravvisato un concorso con l'omessa esibizione.
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