L’immobile strumentale ritrova la deducibilità

Pubblicato il 03 giugno 2008

La Finanziaria 2007 ha introdotto molte novità nell’ambito del lavoro autonomo che dovranno essere prese in considerazione nella compilazione del modello Unico 2008. Ad esempio: il costo degli immobili usati per l’esercizio dell’attività è nuovamente deducibile dal reddito di lavoro autonomo (le quote di ammortamento e i canoni leasing degli immobili strumentali acquisiti nel periodo 2007-2009 da persone fisiche, società semplici e associazioni che svolgono attività artistica o professionale possono essere indicate nel quadro RE di Unico 2008) per un ammontare non superiore a quello risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti fissati dal Dm 31 dicembre 1988; sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono effettuati, con il limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili esistenti all’inizio del periodo d’imposta, i costi di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione non imputabili ad incremento delle spese degli immobili strumentali utilizzati nell’ambito dell’esercizio di arti e professioni.

Si ricorda che il Cndcec in merito alle regole dettate della Finanziaria 2007 sulle deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese degli immobili strumentali è intervenuto con la circolare 1/IR emessa il 12 maggio scorso. Circolare in cui vengono trattate le numerose questioni interpretative che rimangono in attesa di un pronunciamento delle Entrate.

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