L'imprenditore risponde per gli errori del professionista

Pubblicato il 26 gennaio 2012 Con la sentenza n. 3211, del 25 gennaio 2012, la Corte di Cassazione stabilisce che – in caso di fallimento – è l'imprenditore che risponde per bancarotta documentale e non le persone incaricate alla tenuta delle scritture e dei libri contabili.

Il caso riguarda un imprenditore che non aveva consegnato al curatore fallimentare le schede contabili, in quanto il proprio commercialista non aveva mai provveduto alla loro compilazione. La Corte ha precisato che colui che esercita un'attività commerciale può avvalersi dell'apporto di un tecnico per la regolare contabilità dell'azienda, "ma resta sempre responsabile per l'attività da costoro svolta nell'ambito dell'impresa".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy