L’Inail chiarisce i casi di applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso

Pubblicato il 18 giugno 2011 Con la circolare n. 36 del 16 giugno 2011, l’Inail si sofferma su alcune delle principali novità introdotte dal Collegato lavoro (legge n. 183/2010) in materia “Misure contro il lavoro sommerso” ed in tema di “Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica”.

Sugli stessi argomenti è già intervenuto il Ministero del Lavoro, rispettivamente con la circolare n. 38/2010 e 41/2010. Alla luce del nuovo dettato normativo e delle istruzioni ministeriali pervenute, l’Inail fornisce ora le indicazioni attinenti le questioni di stretta competenza dell’Istituto.

Relativamente alla maxisanzione contro il lavoro sommerso, si specifica quanto segue:

- la maxisanzione non si sostituisce ma va a sommarsi a tutte le altre sanzioni previste nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro;
- la maxisanzione si applica esclusivamente in caso di lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;
- il presupposto per l’applicazione della maxisanzione è l’impiego di lavoratori in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Là dove non è prevista la Comunicazione, la maxisanzione si applica se non sono stati rispettati i differenti adempimenti obbligatori.

La maxisanzione per lavoro sommerso trova applicazione anche nei casi di lavoratori deceduto/infortunati. Al riguardo, nella circolare n.36 si specifica che in tutti i casi in cui, per il lavoratore deceduto/infortunato, l’inoltro della Comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego non sia stato effettuato almeno 24 ore prima dell’evento infortunistico e non sia provata, da parte del datore di lavoro, la volontà di non occultare il rapporto di lavoro, la maxisanzione deve trovare applicazione.
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