L'indennizzo non carica l'assegno

Pubblicato il 28 luglio 2008

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19064 del 10 luglio 2008, ha precisato che, nella quantificazione dell'assegno di divorzio, non si può fare riferimento ad un risarcimento che il coniuge obbligato è ancora in attesa di percepire dall'assicurazione, per danno alla salute, prima che le relative somme non siano introitate dal danneggiato. Non solo. Secondo la Corte, nella determinazione del quantum il giudice avrebbe dovuto considerare la possibilità di riduzione dell'assegno proprio in considerazione del grave danno permanente subito. I giudici di legittimità hanno così accolto il ricorso avanzato da un uomo contro le precedenti decisioni di merito che, nella determinazione dell'assegno di divorzio da corrispondere alla moglie, non avevano considerato la riduzione delle capacità reddituali del ricorrente, ma avevano tenuto conto dell'entrata virtuale che lo stesso avrebbe percepito per il risarcimento dei danni alla salute subiti. Si riconferma, così, l'orientamento secondo cui l'assegno di mantenimento non va calcolato tenendo conto, alla lettera, dell'esatto ammontare dei redditi percepiti dai coniugi, ma va ricostruito facendo riferimento alla complessiva situazione patrimoniale della coppia (Cassazione, sentenza n. 25618/2007 e sentenza n. 13747/2003).

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