L'indennizzo per i danni da emotrasfusione ha natura assistenziale

Pubblicato il 04 gennaio 2010
La Cassazione, con sentenza n. 23589 del 6 novembre 2009, ha accolto il ricorso presentato da una donna e riconosciuto la natura assistenziale, e non risarcitoria, dell'indennizzo per danni da emotrasfusione di cui all'art. 1 della legge n. 210 del 1992 in favore di chi abbia subito per complicanze irreversibili a causa di emotrasfusione. L'indennizzo – precisa la Suprema corte - tende, infatti, a realizzare “una forma di solidarietà sociale, tant'è che essa è alternativa alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio ove sussista una colpa delle strutture dei Servizio sanitario nazionale”. Conseguentemente – continuano i giudici di legittimità - “con riferimento alle somme erogate per le causali predette, sono dovuti, in caso di ritardo nell'erogazione, trattandosi di prestazione assistenziale, gli interessi legali a decorrere dal 121 giorno dalla domanda amministrativa, non potendo gravare sull'assistito, in applicazione del principio di salvaguardia della consistenza economica delle prestazioni assistenziali, la complessità del procedimento amministrativo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy