L'indulto non può concorrere con la sospensione condizionale

Pubblicato il 16 ottobre 2010
Le Sezioni unite penali di Cassazione, con sentenza n. 36837 del 15 ottobre 2010, hanno escluso che il beneficio dell'indulto possa concorrere con la sospensione condizionale della pena spiegando che, in presenza dei requisiti per la concessione di entrambi, prevale la sospensione condizionale. 

In particolare - spiega la Corte – dalla concessione dell'indulto, in contestualità con il beneficio della sospensione condizionale, “possono derivare inammissibili svantaggi per il condannato, in palese violazione del priincipio del favor rei”. Ed infatti, in caso di concorso o sopravvenienza di altri titoli esecutivi, “il condannato non potrebbe, decorso il periodo di prova ex articolo 163 del Cp, avvalersi in relazione ad essi del beneficio indulgenziale, se non, eventualmente, per la parte residua, una volta detratta la quota di condono applicata alla pena sospesa e rispettati i limiti stabiliti nel provvedimento di clemenza".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy