Linea dura sugli scontrini

Pubblicato il 09 ottobre 2008 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22549 depositata il 5 settembre 2008, concordando con la linea dura dell’agenzia delle Entrate, ha ribadito che se ambulanti, ristoratori, titolari di esercizi tenuti alla certificazione dei corrispettivi incorrono ripetutamente nell’omissione della ricevuta o dello scontrino anche nel caso della definizione agevolata della violazione per ammissione dell’errore devono rassegnarsi alla chiusura dei locali per un periodo da tre giorni a un mese (salvo aggravanti). I giudici di legittimità spiegano che l’articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/97, che disciplina la sanzione della “sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima”, riveste carattere speciale rispetto alla norma generale dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/97, che stabilisce che la definizione agevolata impedisce l’irrogazione della sanzione accessoria, pertanto: l’irrogazione della sanzione accessoria non è impedita dalla definizione agevolata.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy