L’ingresso merci nei depositi Iva diventa più semplice

Pubblicato il 23 marzo 2009 In sede di conversione in legge del decreto anticrisi (n. 185/08) è stato introdotto nell’articolo 16, il comma 5-bis, con lo scopo di chiarire la portata della disposizione relativa alle prestazioni di servizi eseguite nei depositi Iva. La disposizione controversa a cui si fa riferimento è quella contenuta nell’articolo 50 bis, comma 4, lettera h, del Dl 331/93, che sulla base di questa interpretazione autentica viene così espressa: “le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono a ogni effetto introduzione nel deposito Iva”. In tal modo è possibile ipotizzare che gli operatori del settore attribuiscano all’intervento normativo il significato di una legittimazione di una serie di comportamenti spesso oggetto di indagine da parte degli organi di verifica. In altri termini, la nuova previsione dovrebbe avere l’effetto di convalidare quegli atteggiamenti di prassi che ritengono immessi in deposito Iva quei beni, provenienti da paesi extracomunitari, dichiarati in Dogana per l’immissione in libera pratica con l’introduzione nel deposito, ai sensi dell’articolo 50-bis, ma che spesso vengono fatti sostare nelle aree antistanti gli speciali locali autorizzati, al solo fine di consentire l’esecuzione delle formalità che consentono di beneficiare degli effetti fiscali collegati all’utilizzo dell’istituto. Immediata è stata la reazione dell’agenzia delle Dogane alla modifica normativa operata con la conversione in legge del DL 185/08. L’Agenzia ha ufficializzato il proprio pensiero con la nota protocollo 22321 del 24 febbraio 2009, con cui si è voluto fornire un commento della disposizione interpretativa della norma, fermi restando alcuni obblighi come, per esempio, quello di far transitare i beni attraverso gli spazi del deposito, così come restrittivamente indicati dal Fisco.
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