L'INPS aggiorna i tassi di dilazione e le sanzioni civili

Pubblicato il 12 giugno 2025

Con la circolare n. 100 del 10 giugno 2025, l'INPS recepisce gli effetti della decisione della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2025, che ha portato alla riduzione di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo al 2,15% con decorrenza 11 giugno 2025.

Tale misura incide direttamente sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56).

Interessi di dilazione e di differimento

L' INPS comunica che, dall’11 giugno 2025, il tasso di interesse per la dilazione dei debiti contributivi, previsto dall’articolo 2, comma 11, del D.L. 338/1989, è pari a 8,15% annuo. Lo stesso tasso si applica anche agli interessi di differimento a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2025.

I piani di ammortamento già emessi sulla base del tasso previgente non subiranno modifiche. Il nuovo tasso si applica solo alle nuove rateazioni presentate dalla data suddetta.

Sanzioni civili per omissione o ritardo nei versamenti

In base all’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000, come modificato dal D.L. n. 19/2024, la sanzione civile per omesso o ritardato pagamento è pari,  a decorrere dall’11 giugno 2025, al 7,65% annuo (TUR 2,15% + 5,5 punti).

Una novità rilevante introdotta dal D.L. 19/2024, è il ravvedimento operoso speciale, applicabile dal 1° settembre 2024: se il versamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza legale, senza sollecitazioni, la sanzione è, dall’11 giugno 2025, limitata al 2,15% annuo, ovvero il solo TUR, senza la maggiorazione.

Per i casi di evasione contributiva (art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione ordinaria, in ragione d’anno, resta al 30% (fino a un massimo del 60% del debito), ma si applicano riduzioni nei seguenti casi:

Sanzioni ridotte per procedure concorsuali

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS (deliberazione n. 1/2002), nei casi di procedure concorsuali, la misura delle sanzioni civili è così definita:

L'INPS, con la circolare n. 100/2025,  evidenzia che tali riduzioni sono subordinate all’integrale pagamento di contributi e spese, e che la soglia minima di riduzione non può scendere al di sotto del tasso legale (2%).

Poiché il TUR attuale è superiore al tasso legale in vigore (2%), le riduzioni si applicheranno, a decorrere dall’11 giugno 2025, nella misura integrale del 2,15% o del 4,15%, a seconda del caso.

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