Con la circolare n. 100 del 10 giugno 2025, l'INPS recepisce gli effetti della decisione della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2025, che ha portato alla riduzione di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, portandolo al 2,15% con decorrenza 11 giugno 2025.
Tale misura incide direttamente sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili (articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b), secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56).
L' INPS comunica che, dall’11 giugno 2025, il tasso di interesse per la dilazione dei debiti contributivi, previsto dall’articolo 2, comma 11, del D.L. 338/1989, è pari a 8,15% annuo. Lo stesso tasso si applica anche agli interessi di differimento a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2025.
I piani di ammortamento già emessi sulla base del tasso previgente non subiranno modifiche. Il nuovo tasso si applica solo alle nuove rateazioni presentate dalla data suddetta.
In base all’art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000, come modificato dal D.L. n. 19/2024, la sanzione civile per omesso o ritardato pagamento è pari, a decorrere dall’11 giugno 2025, al 7,65% annuo (TUR 2,15% + 5,5 punti).
Una novità rilevante introdotta dal D.L. 19/2024, è il ravvedimento operoso speciale, applicabile dal 1° settembre 2024: se il versamento avviene entro 120 giorni dalla scadenza legale, senza sollecitazioni, la sanzione è, dall’11 giugno 2025, limitata al 2,15% annuo, ovvero il solo TUR, senza la maggiorazione.
Per i casi di evasione contributiva (art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione ordinaria, in ragione d’anno, resta al 30% (fino a un massimo del 60% del debito), ma si applicano riduzioni nei seguenti casi:
se la denuncia spontanea avviene entro 12 mesi e il pagamento è effettuato in unica soluzione entro 30 giorni, la sanzione è pari al 7,65% annuo;
se il pagamento avviene entro 90 giorni, sale a 9,65% annuo..
Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS (deliberazione n. 1/2002), nei casi di procedure concorsuali, la misura delle sanzioni civili è così definita:
per omissione (art. 116, c. 8, lett. a): pari al TUR, dall’11 giugno 2025 pari a 2,15%;
per evasione (lett. b): TUR + 2 punti, ovvero 4,15%.
L'INPS, con la circolare n. 100/2025, evidenzia che tali riduzioni sono subordinate all’integrale pagamento di contributi e spese, e che la soglia minima di riduzione non può scendere al di sotto del tasso legale (2%).
Poiché il TUR attuale è superiore al tasso legale in vigore (2%), le riduzioni si applicheranno, a decorrere dall’11 giugno 2025, nella misura integrale del 2,15% o del 4,15%, a seconda del caso.
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