L’Inps specifica la decorrenza delle indennità di mobilità e disoccupazione

Pubblicato il 28 novembre 2012 L’Inps, con il messaggio n. 19273 del 2012, recependo due sentenze della Corte di Cassazione, la numero 29237/2011 e la numero 3836/2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza delle indennità di disoccupazione e di mobilità.

Al riguardo, l’Istituto previdenziale specifica che:

- entrambe le indennità decorrono dall'ottavo giorno successivo alla data finale del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso, solo nei casi in cui quest'ultima sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro;
- la decorrenza delle citate indennità farà riferimento ai normali meccanismi legati alla data di cessazione del rapporto di lavoro e di presentazione della domanda di prestazione se - al contrario - l’indennità di mancato preavviso non è stata corrisposta anche a seguito di rinuncia.
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