L’intervento del Fondo di garanzia in caso di liquidazione del patrimonio

Pubblicato il 27 luglio 2015

La Legge n. 3/2012, all’art. 14-ter ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di procedura concorsuale: la liquidazione del patrimonio.

Con messaggio INPS n. 4968 del 24 luglio 2015, sono state fornite informazioni generali su procedura e istruzioni tecniche ed amministrative per l’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di garanzia

La procedura di liquidazione dei beni

L’Istituto ha fatto chiarezza su:

Modalità di intervento del Fondo di garanzia

Dopo aver chiarito che la procedura in questione può essere aperta solo nei confronti di datori di lavoro non soggetti alla Legge Fallimentare, l’INPS ha sottolineato che il Fondo di garanzia potrà intervenire alle condizioni previste dall’art. 2, comma 5 della L. 297/82, per cui è necessario che vi sia:

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione, potranno presentare domanda di intervento del Fondo di garanzia solo dopo il deposito dello stato passivo definitivo.

Il messaggio si conclude con l’elenco dei documenti che vanno allegati alla domanda.

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