Liquidazione coatta amministrativa, è nullo l'atto di compravendita successivo

Pubblicato il 08 settembre 2014 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17290 del 30 luglio 2014 - l'atto di compravendita immobiliare che venga effettuato da una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e trascritto dopo la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o del decreto di liquidazione è da ritenere nullo.

Ed infatti, nell'ipotesi in cui il decreto di liquidazione sia successivo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, i terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa possono avere conoscenza, prima del decreto, della predetta sentenza.

Cosicché, essendo uguale la conoscibilità in capo a terzi della sentenza di insolvenza e del decreto di liquidazione, resta esclusa l'esistenza di qualsiasi discriminazione tra terzi coinvolti nel fallimento e terzi coinvolti nella liquidazione coatta amministrativa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Zona Franca Urbana sisma centro Italia: agevolazioni contributive anche per il 2026

02/02/2026

Guida dopo l’assunzione di stupefacenti: punibile solo se pericolosa

02/02/2026

Assegno Unico per i figli a carico 2026: domande, nuovi importi e ISEE

02/02/2026

Inps: minimali retributivi, massimali e soglie aggiornate

02/02/2026

Bonus investimenti ZES unica e ZLS: pronti i modelli per i crediti d’imposta 2026-2028

02/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy