Liquidazione della quota del socio receduto, decide il giudice ordinario

Pubblicato il 12 settembre 2017

Sas trasformata in Srl

La lite avente ad oggetto la liquidazione della quota di partecipazione del socio receduto della Sas, tra questi e la società medesima, di seguito divenuta Srl, è di competenza del giudice ordinario e non del collegio arbitrale previsto dallo statuto della società trasformata.

Non è opponibile, in detto contesto, l’argomento secondo cui la controversia, afferendo al rapporto sociale, ricade nell’ambito della competenza arbitrale, per come delineata nello statuto societario.

Difatti, il recesso scioglie immediatamente, senza necessità di attività ulteriori, il rapporto sociale limitatamente al socio che lo comunichi il quale, da quel momento, diviene semplicemente un creditore della società.

Clausola compromissoria nello statuto della società trasformata non opponibile all’ex socio

E’ sulla scorta di queste considerazioni che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 21036 depositata l’11 settembre 2017, ha accolto le ragioni dell'ex socio di una Sas contro il pronunciamento con cui il giudice di merito aveva declinato la propria competenza affermando che la cognizione sul giudizio di liquidazione della sua quota appartenesse al collegio arbitrale.

Secondo il ricorrente, per contro, il Tribunale adito aveva ritenuto applicabile la clausola compromissoria inserita nello statuto sociale della Srl, sebbene questa non fosse a lui opponibile, in quanto ormai estraneo alla compagine sociale.

Difatti, anche se la Srl era frutto della trasformazione della Sas, l’ex socio era receduto da quest’ultima prima che avesse luogo la trasformazione.

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