Liquidazione delle domande di indennizzo dei commercianti per cessazione attività

Pubblicato il 19 settembre 2023

Con il messaggio 18 settembre 2023, n. 3238 (non pubblicato sul sito istituzionale), l’Inps comunica che è stato avviato l’iter di liquidazione delle istanze di indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale in favore di coloro che svolgono un'attività autonoma, iscritti alla Gestione commercianti, e che non hanno raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità.

Inizialmente, il pagamento dell’indennizzo era limitato alle domande trasmesse entro il 30 novembre 2019.

Successivamente, con l’ulteriore stanziamento di risorse finanziarie a favore del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale per l’anno 2021 e l’innalzamento, dal 1° gennaio 2022, allo 0,48% dell’aliquota contributiva è stato possibile procedere alla liquidazione delle domande pervenute fino al 30 aprile 2023.

L’Inps, con i rispettivi messaggi n. 2347/2020, n. 202/2021, n. 2054/2021, n. 2836/2021, n. 4345/2021, n. 1440/2022 e n. 3520/2022, n. 4491/2022 e n. 1782/2023 ha fornito le istruzioni in merito alla liquidazione degli indennizzi per i determinati periodi di interesse.

Periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023

Con il messaggio in trattazione, l’Istituto Previdenziale comunica le indicazioni per la liquidazione delle domande di indennizzo pervenute dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, ove abbiano già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.

In considerazione dell’andamento delle domande per l’anno corrente e a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, sarà pubblicato l’apposito messaggio INPS riguardante la lavorazione delle domande trasmesse a decorrere dal 1° settembre 2023.

Attualmente, la fase di calcolo risulta inibita e la procedura “IVS74” restituisce il messaggio di avviso “Domanda presentata successivamente al 31 agosto 2023. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti”.

Per quanto riguarda le domande da respingere si rimanda al messaggio n. 2347 del 5 giugno 2020.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autotrasportatori, chiarimenti sui tempi di carico e scarico merci

07/11/2025

In UniEmens l’esonero contributivo per nuove imprese da aggregazione

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

TUF: via libera preliminare al recepimento normativa UE

07/11/2025

CCNL Laterizi industria - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy