Liquidazione delle domande di indennizzo dei commercianti per cessazione attività

Pubblicato il 19 settembre 2023

Con il messaggio 18 settembre 2023, n. 3238 (non pubblicato sul sito istituzionale), l’Inps comunica che è stato avviato l’iter di liquidazione delle istanze di indennizzo per cessazione definitiva dell'attività commerciale in favore di coloro che svolgono un'attività autonoma, iscritti alla Gestione commercianti, e che non hanno raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità.

Inizialmente, il pagamento dell’indennizzo era limitato alle domande trasmesse entro il 30 novembre 2019.

Successivamente, con l’ulteriore stanziamento di risorse finanziarie a favore del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale per l’anno 2021 e l’innalzamento, dal 1° gennaio 2022, allo 0,48% dell’aliquota contributiva è stato possibile procedere alla liquidazione delle domande pervenute fino al 30 aprile 2023.

L’Inps, con i rispettivi messaggi n. 2347/2020, n. 202/2021, n. 2054/2021, n. 2836/2021, n. 4345/2021, n. 1440/2022 e n. 3520/2022, n. 4491/2022 e n. 1782/2023 ha fornito le istruzioni in merito alla liquidazione degli indennizzi per i determinati periodi di interesse.

Periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023

Con il messaggio in trattazione, l’Istituto Previdenziale comunica le indicazioni per la liquidazione delle domande di indennizzo pervenute dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023, ove abbiano già provveduto alla liquidazione delle domande con data di presentazione antecedente.

In considerazione dell’andamento delle domande per l’anno corrente e a seguito del previsto monitoraggio degli oneri, sarà pubblicato l’apposito messaggio INPS riguardante la lavorazione delle domande trasmesse a decorrere dal 1° settembre 2023.

Attualmente, la fase di calcolo risulta inibita e la procedura “IVS74” restituisce il messaggio di avviso “Domanda presentata successivamente al 31 agosto 2023. Non è possibile procedere al calcolo della prestazione in attesa della verifica della capienza degli stanziamenti”.

Per quanto riguarda le domande da respingere si rimanda al messaggio n. 2347 del 5 giugno 2020.

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