Liquidazione Srl semplificate, anche senza notaio

Pubblicato il 18 febbraio 2019

L'atto di scioglimento e messa in liquidazione delle società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, può essere redatto, oltre che per atto pubblico, anche per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), ovvero sottoscritto con firma digitale, oppure con firma autenticata.

E' quanto espressamente disposto dal nuovo articolo 3-quater, comma 3, del Dl semplificazioni (n. 135/2018) - introdotto in sede di conversione in legge - dove è anche sancito che, in assenza delle formalità richieste per l'atto pubblico, l'atto deve essere redatto secondo un modello uniforme che dovrà essere adottato con Decreto del ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il ministero della Giustizia.

Per l'utilizzo della modalità semplificata, quindi, occorrerà attendere l'emanazione di questo modello uniforme.

Atto costitutivo società: dal notaio deposito entro 10 giorni

Altra novità in tema di società è quella contenuta nell'articolo 3, comma 1-quinquies, del medesimo Decreto legge n. 135/2018.

Si tratta della disposizione, anch'essa introdotta in sede di conversione in Legge, ai sensi della quale il termine di 20 giorni di cui all'articolo 2330, primo comma del Codice civile – termine entro cui il notaio, in sede di costituzione di Spa o Srl, deve depositare l'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese – è ridotto a 10 giorni.

Questa norma, per espressa previsione, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (n. 12/2019) del DL, ovvero dal 13 febbraio 2019.

Startup innovative, aggiornamento informazioni annuale

Per finire, si segnala la misura ai sensi della quale, per le Startup innovative, le informazioni e i dati inseriti per l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese potranno essere aggiornati annualmente anziché semestralmente.

Nel dettaglio, è stato modificato l'articolo 25 del convertito Decreto-legge n. 179/2012, attraverso l'inserimento del comma 17-bis, ai sensi del quale “La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10".

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