L’Irap diventa imposta su intelligenza e cultura

Pubblicato il 24 gennaio 2008

La sentenza n. 1414 della Cassazione, depositata il 23 gennaio 2008, interviene sul ricorso mosso dall’agenzia delle Entrate contro una sentenza della Ctr del Lazio. L’Agenzia sosteneva la tesi che l’autonoma organizzazione che giustifica l’assoggettamento a Irap per il professionista consiste “nell’impiego dell’intelligenza e della cultura posseduta, in modo prevalente rispetto al lavoro manuale, sfociante in un’obbligazione di mezzi e non di risultati”. Strana affermazione dell’Agenzia che ribalta per il proprio tornaconto il concetto della prevalenza dell’intelligenza e della cultura come elementi caratterizzanti il lavoro dei professionisti spesso invocato da questi ultimi come causa che, al contrario, esclude dall’Irap. Nel respingere il ricorso del Fisco la Cassazione torna nuovamente ad affermare che l’assoggettamento Irap non sussiste per i professionisti e gli autonomi che non si avvalgono del lavoro altrui e che posseggono beni strumentali ridotti. D’altro canto, la posizione assunta dai giudici rispecchia l’orientamento del legislatore nell’indicare i parametri per rientrare nel regime dei minimi ed essere esentati dall’Irap.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi 2025-2027 per il Terzo Settore: dettagli e priorità

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Approvata la riforma delle professioni: misure principali

05/09/2025

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy