Liti pendenti 2018, sanatoria con rimborso

Pubblicato il 12 giugno 2018

L'Agenzia delle Entrate fornisce, con le risposte agli uffici periferici sulla definizione agevolata delle controversie tributarie (sanatoria delle liti pendenti), indicazioni sugli errori di versamento in eccesso o in difetto.

Si ricorda che il 2 luglio 2018 scade il termine della terza e ultima rata, pari al residuo 20%, della sanatoria.

Se si è versato più del dovuto

Si può chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso.

Se si è versato meno del dovuto, non si perde il diritto alla definizione agevolata

Dunque l'adesione non salta anche se il contribuente non ha risposto alla sollecitazione con ricalcolo e se le irregolarità rientrano nei limiti del lieve inadempimento; la definizione è comunque perfezionata.

Resta possibile procedere all'iscrizione a ruolo degli importi non versati superiori a 30 euro.

I coobbligati

Il perfezionamento della definizione si estende ai coobbligati anche se il contenzioso, avviato dagli stessi, al 24 aprile 2017 fosse già passato in giudicato. È compresa l’eventuale condanna al pagamento delle spese di lite nel caso di pronuncia passata in giudicato.

Tuttavia:

L'omesso RW

Quanto alle liti relative alle sanzioni per la mancata compilazione del quadro RW (monitoraggio dei patrimoni detenuti all’estero), l’Agenzia ritiene tali sanzioni non collegate al tributo: per la definizione sarà sufficiente versare il 40% degli importi in contestazione.

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