L'Iva é dovuta ma non detraibile se l'operazione risulta inesistente

Pubblicato il 01 febbraio 2013 Due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee – cause C-642/11 e C-643/11, del 31 gennaio 2013 – affermano che nell’operazione inesistente, l’Iva esposta in fattura è dovuta da chi l’ha emessa ma non è detraibile dal destinatario. Se, poi, l'amministrazione finanziaria non ha rettificato, in un avviso di accertamento all'emittente, l’imposta, non va automaticamente dedotto che essa abbia riconosciuto che la fattura corrispondeva a un'operazione reale.

Tuttavia, se la contestazione del diritto alla detrazione verso il destinatario si fonda su irregolarità commesse “a monte” dell’operazione in relazione alla quale il contribuente ha esercitato la detrazione dell’Iva, il Fisco è tenuto a dimostrare con elementi oggettivi che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione rientrava nell’evasione dell’Imposta.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Epar: il welfare che sostiene lavoratori e famiglie con 12 bandi

13/05/2026

Magistrati onorari: illegittima la rinuncia ai diritti UE dopo la stabilizzazione

13/05/2026

INAIL: operativo il nuovo servizio online “Istanza di rateazione” per debiti contributivi

13/05/2026

Corte Costituzionale: retroattiva la lex mitior per le sanzioni amministrative

13/05/2026

CPB 2026-2027: approvata la nuova metodologia per i soggetti ISA

13/05/2026

RC auto: al via le novità su esoneri, uso stagionale e veicoli storici

12/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy