L’Iva per cassa chiede vigilanza

Pubblicato il 27 marzo 2009 Il decreto attuativo dell’articolo 7 del Dl 185/08 stabilisce che il “tetto” per la fruizione del regime dell’Iva per cassa è fissato in un volume d’affari che non superi i 200mila euro. Cioè, il regime può essere fruito da tutti gli operatori che nell’anno solare precedente hanno realizzato il suddetto ammontare di ricavi. Lo stesso Dm specifica, inoltre, che nonostante il superamento del limite indicato, restano soggette al regime dell’Iva per cassa tutte quelle operazioni poste in essere anteriormente allo sforamento. Dunque, per la corretta applicazione del regime occorre un’attenta azione di vigilanza che accerti la concomitanza di due presupposti: da una parte, l’esistenza del volume d’affari dei 200mila euro nell’anno precedente e, dall’altra, il rispetto del “tetto” anche durante l’applicazione del regime. Nel caso in cui si dovesse perdere questo requisito durante l’anno, non si decade dalla fruizione del beneficio con effetto retroattivo, ma non sarà più possibile avvalersene per le operazioni successive. Da un punto di vista operativo, dunque, è piuttosto difficile monitorare tale situazione, con la conseguenza di incorrere in sanzioni se il soggetto in carenza di legittimazione continua a emettere fatture con Iva ad esigibilità differita. Il tutto può essere evitato se, in caso di indebita fruizione del beneficio anteriormente alla liquidazione di periodo, si emette una nota di variazione a storno della fattura a esigibilità differita, che verrà sostituita con una che prevede l’immediato versamento dell’Iva.
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