L’Iva salva le attività “equivalenti”

Pubblicato il 28 aprile 2006

di Giustizia Ue, definendo le cause riunite C-443/04 e 444/04 con la sentenza depositata il 27 aprile 2006, afferma che la professione di psicoterapeuta non può essere esclusa dalla definizione delle professioni sanitarie se i trattamenti psicoterapeutici, esentati dall’Iva, vengono effettuati da psichiatri, psicologi o appartenenti a qualsiasi altra professione. Ciò a condizione che le stesse prestazioni siano considerate di qualità equivalenti. In altre parole, l’esenzione va garantita per tutte le prestazioni sanitarie di pari qualità. Inoltre, non è conforme al diritto comunitario una normativa nazionale che non consenta l’esenzione per alcune attività sanitarie specifiche (esempio fisioterapisti che effettuano trattamenti attinenti alla diagnosi dei campi di disturbo), se queste possono essere equivalenti a quelle effettuate da altri medici.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Durc di congruità obbligatorio anche per imprese non edili: quando?

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: pagamenti PA ai professionisti e definizione tributi locali

21/10/2025

Legge di Bilancio 2026: nuova proroga per l’APE sociale

21/10/2025

CU 2025: via alla richiesta massiva dei dati nel cassetto fiscale

21/10/2025

Avvocati tributaristi: via libera alle mozioni su AI fiscale e Cassazione

21/10/2025

Cumulo gratuito: la Cassazione chiarisce i criteri per i professionisti

21/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy